Ti sei appena sposata e hai scoperto fatti gravissimi riguardo la vita o gli affari di tuo marito oppure ti ha tenuto nascosto la sua sterilitá precludendoti di fatto di diventare genitore. In tutti questi e altri casi hai la possibilità di richiedere l’annullamento del matrimonio…
Cos’è e come funziona
Con l’annullamento infatti, le nozze è come se queste non fossero mai state celebrate,
Di conseguenza si torna a essere “celibi/nubili”,
il Tribunale ecclesiastico è la Sacra Rota ed. È l’organo che si occupa di decidere sull’annullamento o meno di un matrimonio dal punto di vista religioso.
Tempi e costi sono diversi a seconda che si tratti di annullamento del matrimonio civile o religioso, o di entrambi (in quest’ultimo caso i tempi non si sommano, ma si completano a vicenda).
Matrimonio Civile
L’annullamento è possibile solo se è passato meno di un anno:
Dal giorno del matrimonio;
Dalla scoperta della causa per cui chiedere l’annullamento.
Per annullare un matrimonio civile il procedimento è ordinario, per cui i tempi possono essere abbastanza lunghi, ma meno rispetto a un divorzio. Anche con l’annullamento occorre presentare la domanda, fare accertamenti, perizie. Se poi non entrambi i coniugi sono d’accordo, i tempi si allungano.
Con l’annullamento tutti questi aspetti non vengono discussi, perché una volta annullate le nozze, sarà come se non fossero mai state celebrate. Stabilire dei tempi non è semplice: indicativamente l’iter può durare un minimo di 3/6 mesi fino a qualche anno.
Attenzione
In attesa che il giudice si proclami, il tribunale solitamente decreta la separazione temporanea dei coniugi.
Matrimonio Religioso
Prima della riforma di Papa Francesco, occorrevano due tribunali canonici (di primo grado e poi di secondo grado) per decidere sull’annullamento. Ora basta una sola sentenza della Sacra Rota (sempre che uno dei due coniugi non vada in appello). I tempi quindi si accorciano: la sentenza si può ottenere entro un anno, se non ci sono particolari problemi.
Cause
I motivi per cui puoi chiedere l’annullamento sono diversi, a seconda che si tratti di matrimonio civile o religioso.
Matrimonio Civile
Il matrimonio civile non è valido e quindi annullabile quando sussistono questi vizi:
Impedimenti (artt. 84-89 c.c.), quando il matrimonio è stato celebrato non rispettando forma e sostanza previste dalla legge;
Violenza (art.122 c.c.), quando uno o entrambe le parti sono state costrette a sposarsi sotto minaccia;
Errore (art. 122 c.c.), quando il matrimonio è stato contratto non sapendo determinati aspetti importanti, che erano rimasti nascosti. L’errore può riguardare solo fatti gravi e tassativamente specificati dalla legge: malattie fisiche o psichiche importanti, condanne penali, reati riguardanti la prostituzione, gravidanza causata da persona diversa del coniuge;
Simulazione (art. 123 c.c.), quando i due coniugi hanno finto di sposarsi, ossia hanno celebrato il matrimonio secondo la forma legale, ma si sono effettivamente accordati per non vivere insieme. Il matrimonio in questo caso è stato solo un mezzo per ottenere qualcosa.
Matrimonio religioso
Il matrimonio civile non è valido e quindi annullabile quando sussistono questi capi di nullità, detti impedimenti (cann. 1073 – 1094)::
Impotenza sessuale assoluta (can. 1084);
Altro precedente matrimonio non annullato (can, 1085);
Voto di castità per ordine sacro o voto pubblico (cann.1087-1088);
Differenza di credo religioso tra le parti (can. 1086);
Ratto (rapimento) a scopo matrimonio (can. 1089);
Crimine (can. 1090);
Consanguineità o affinità o parentela (cann. 1091 – 1092 – 1094);
Opposizione alla procreazione;
Matrimonio non consumato sessualmente (can. 1142; cann. 1697-1706).
Ci sono poi altre cause di nullità che ricalcano quelle previste per il matrimonio civile:
Incapacità psichica (can. 1095):
Simulazione;
Violenza fisica o minaccia (can. 1103);
Errore sulla persona (can. 1097).
Costo
Matrimonio civile
Per l’annullamento di un matrimonio civile, i costi comprendono:
I costi del Tribunale (contributo unificato, bolli, ecc.);
Le spese di deposito atti;
L’onorario dell’avvocato.
L’importo è quindi molto variabile, dipende da tribunale a tribunale, da zona a zona e da avvocato ad avvocato. Si va da 1.000 fino a 4/5.000 euro.
Matrimonio religioso
Il tariffario CEI prevede un costo pari a:
525 euro a carico del coniuge che chiede l’annullamento;
263 euro a carico dell’altro coniuge.
La parte che chiede l’annullamento deve poi essere assistita da un “patrono” ossia l’avvocato laureato in diritto canonico, specializzazione e diploma. L’onorario massimo stabilito dalla Sacra Rota va da un minimo di 1.575 euro fino ad un massimo di 2.992 euro, IVA e contributi previdenziali esclusi.
Procedura
Matrimonio civile
Il Tribunale competente territorialmente è quello dove il convenuto ha domicilio o residenza. Se il matrimonio è avvenuto all’estero, il giudice competente viene individuato dalle norme comunitarie o internazionali.
Se solo una delle parti chiede l’annullamento, deve notificare al coniuge:
Un atto di citazione in giudizio, che appunto da inizio alla procedura;
Una richiesta di separazione temporanea (art. 18 c.p.c. e art. 126 c.c.) se la convivenza è impossibile per gravi motivi.
Suggerimento
Al fine di redigere e consegnare questi atti è preferibile richiedere l’assistenza di un avvocato.
Se i coniugi sono d’accordo per l’annullamento, si intraprende un’azione congiunta: entrambi si rivolgono al Tribunale proponendo le condizioni dell’annullamento. Il giudice, verificato che tali condizioni non sono contrarie alla legge e che sussistono le cause di invalidità, ratifica l’annullamento.
Matrimonio religioso
La parte (o entrambi i coniugi) deve rivolgersi al tribunale ecclesiastico della sua Regione. Il caso viene affidato a tre giudici riuniti della Sacra Rota, di cui uno ecclesiastico (il presidente) e altri due non necessariamente ecclesiastici. La sentenza arriva solitamente entro un anno.
Se il matrimonio è stato annullato dalla Sacra Rota, non è automaticamente annullato anche civilmente (e viceversa): occorre rivolgersi al Tribunale per riconoscere l’invalidità anche dal punto di vista civile.
Allo stesso modo, se il matrimonio è stato annullato civilmente, per il riconoscimento dell’invalidità anche a livello religioso occorre rivolgersi alla Sacra Rota (art. 8 n. 2 dell’Accordo tra Santa Sede e Repubblica Italiana per la Modifica del Patto Lateranense del 18 febbraio 1984 e del relativo Protocollo Addizionale, ratificato con la L.121/1985).
Dopo divorzio
Civile
È possibile chiedere l’annullamento anche dopo il divorzio, purché ci siano presupposti validi. L’annullamento può essere richiesto:
Da uno solo degli ex coniugi citando l’altra parte in giudizio;
Da i due coniugi, se sono d’accordo per l’annullamento.
In ogni caso, non è detto che l’annullamento sia concesso sicuramente: il giudice verificherà presupposti, condizioni, prove. L’annullamento viene concesso se sussiste almeno un motivo valido per cui una delle parti non era in condizioni di contrarre matrimonio, oppure si sono verificati particolari vizi.
Assegno di mantenimento
L’annullamento del matrimonio dal punto di vista civile procura specifici effetti: è come se le nozze non fossero mai avvenute, quindi viene meno anche l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento. Fanno eccezione a questa regola, due casi:
La buona fede dei coniugi, ossia quando entrambi non erano al corrente della condizione di nullità. In questo caso il giudice può disporre il versamento di un assegno che, tuttavia, può durare al massimo tre anni.
La mala fede di uno dei due coniugi, quando sapeva della condizione di nullità ma l’ha nascosta all’altro. Costui ha diritto a una somma che le garantisca il mantenimento per almeno tre anni. Tale somma può essere versata con rate mensili o una tantum.
Religioso
Se sussiste una delle cause o dei vizi previsti dalla Sacra Rota, il matrimonio può essere annullato anche dopo una sentenza di divorzio. La parte (o entrambi gli ex coniugi se sono d’accordo sull’annullamento) deve presentare richiesta di annullamento al Tribunale ecclesiastico, il quale, verificate le condizioni di invalidità ed esaminati i fatti, annulla le nozze.